Chi è?
Il datore di lavoro è quella persona che come fissato dal Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, D.lgs.81/08, è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore; è responsabile dell’organizzazione aziendale dal momento che ha potere decisionale e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni (scuole, istituzioni universitarie, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, ecc.) il ruolo potrebbe essere occupato dal dirigente, cui spettano poteri gestionali, oppure da un funzionario con autonomia gestionale e di spesa.
Quali sono gli obblighi delegabili e quali non delegabili?
Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
- Effettuare la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresa la redazione del documento (D.V.R);
- Nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Le attività delegabili invece sono:
- Nominare il medico competente aziendale per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, se obbligatorio, in base all’entità dei rischi cui sono esposti i lavoratori;
- Designare uno o più addetti all’antincendio, all’evacuazione degli ambienti di lavoro e al primo soccorso;
- Consegnare agli operai gli specifici dispositivi di protezione individuale (DPI), la cui scelta è supportata dal parere dell’RSPP e del medico competente aziendale (quando previsto);
- Fare in modo che soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguata formazione o addestramento possano essere esposte a rischi gravi o specifici;
- Organizzare le visite mediche aziendali per i lavoratori (ad inizio rapporto lavorativo, periodiche, ecc.);
- Consentire ai lavoratori di esprimere qualsiasi giudizio tramite il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), in merito a possibili misure da attuare;
- Inviare ove richiesto all’RLS copia del documento di valutazione dei rischi (DVR), anche su supporto informatico;
- Consultazione dell’RLS;
- Per le aziende con oltre 15 lavoratori, convocare una riunione periodica almeno una volta l’anno, in materia di salute e sicurezza;
- Aggiornare le misure di prevenzione e protezione in base a significativi cambiamenti a livello di sicurezza sul lavoro;
- Comunicazione all’INAIL dei dati in merito a possibili infortuni sul lavoro che costringano il lavoratore a non poter esercitare la propria mansione per almeno un giorno, eccetto quello dell’evento: tutte le informazioni devono essere trasmesse entro massimo 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici; dovranno inoltre essere comunicati quelli che comportano un’assenza superiore a tre giorni, al fine del risarcimento danni.
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