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Il Preposto secondo il D.Lgs. 81/08

Chi è?

Il preposto è una figura professionale che può essere presente in diverse organizzazioni e aziende, sia pubbliche che private. È la persona a cui viene affidata la responsabilità di supervisionare e coordinare un gruppo di lavoratori.

In particolare, il preposto ha il compito di organizzare il lavoro, controllare l’andamento delle attività e garantire il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

Il ruolo del preposto può variare a seconda dell’organizzazione o dell’azienda in cui opera e delle specifiche mansioni che gli sono state affidate. In ogni caso, il preposto ha una posizione di responsabilità e deve lavorare per garantire la sicurezza e l’efficienza delle attività dell’azienda.

La nomina

La nomina del preposto, come per le altre figure, deve contenere almeno le seguenti caratteristiche:

  • I dati della persona incaricata;
  • I compiti attribuiti;
  • La data di nomina;
  • La firma per accettazione dell’incarico.

Il preposto di fatto

Il preposto di fatto è colui che, anche senza nomina scritta, assolve tutti i doveri previsti da tale figura. In genere si indentifica nella persona più esperta del gruppo che sovrintende e coordina le attività lavorative, in assenza del Datore di Lavoro. È bene precisare che il preposto di fatto assume le stesse responsabilità del preposto “di diritto”, cioè colui provvisto di nomina scritta.

Quindi se in azienda è presente qualcuno riconosciuto come un “capo”, questo è di fatto un preposto anche senza nomina scritta e, in caso di violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro, ha piena responsabilità.

Obblighi del preposto

Gli obblighi del preposto previsti dall’articolo 19 del D.Lgs 81/08 sono:

  • Sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
  • Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  • Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  • Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  • Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
  • Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
  • Frequentare appositi corsi di formazione.

La formazione

Secondo quanto previsto dall’art. 37 del D.lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, il preposto deve svolgere un corso di 8 ore. L’aggiornamento attualmente è previsto ogni cinque anni per una durata di 6 ore. Va precisato che la Legge 215/2021 ha introdotto alcune modifiche sulla periodicità dell’aggiornamento del preposto, che però entreranno in vigore con il nuovo Accordo Stato Regioni previsto per i prossimi mesi.

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