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I lavoratori secondo il D.Lgs 81/08

Come descritto dal D.Lgs 81/08, il lavoratore è il soggetto che, indipendentemente dalla tipologia di contratto, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere un’arte o una professione.

Ma quali sono i diritti e gli obblighi dei lavoratori? Vediamoli insieme.

Diritti dei lavoratori in ambito della sicurezza sul lavoro

Ai sensi del D.Lgs 81/08 i lavoratori hanno il diritto di:

  • astenersi dal riprendere l’attività lavorativa nelle situazioni in cui persistano rischi gravi ed immediati;
  • allontanarsi dal posto di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, senza subire pregiudizi;
  • essere sottoposto a visite mediche personali, qualora in caso di richiesta, sia documentata la connessione con i rischi professionali.

Obblighi dei lavoratori in ambito della sicurezza sul lavoro

Gli obblighi dei lavoratori sono invece elencati all’art. 20 del D.Lgs 81/08:

  1. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  2. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
  3. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza individuali (DPI);
  4. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
  5. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f)  per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  6. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
  7. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
  8. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
  9. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

In aggiunta ai doveri precedentemente menzionati, spetta al lavoratore tutelare la propria salute e sicurezza, così come quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, considerando l’impatto che le sue azioni o omissioni potrebbero avere su di loro. Tale responsabilità dovrà essere esercitata in conformità alla sua formazione, alle istruzioni ricevute e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

La formazione

La formazione rappresenta uno strumento fondamentale per prevenire gli infortuni sul lavoro. In tal senso, uno degli obblighi principali del lavoratore consiste nell’aderire ai corsi di formazione organizzati dall’azienda al fine di essere informato su:

  • rischi inerenti alla mansione svolta;
  • informazioni generali in materia di salute e sicurezza, in modo da prevenire ed evitare sia infortuni sia malattie professionali;
  • procedure e addestramenti per l’utilizzo di attrezzature, lo svolgimento di determinati lavori particolarmente pericolosi, l’utilizzo di sostanze o preparati pericolosi e infine l’utilizzo di DPI.

Per il lavoratore è prevista la seguente formazione in base al livello di rischio della propria azienda o mansione:

  • Rischio basso: 8 ore;
  • Rischio medio 12 ore;
  • Rischio alto 16 ore.

L’aggiornamento deve avvenire ogni 5 anni per una durata di 6 ore, indipendentemente dal livello rischio.

Quando svolgere la formazione

Il lavoratore deve svolgere la formazione all’inizio del rapporto di lavoro, in caso di cambio mansione, all’introduzione in azienda di nuovi macchinari o attrezzature, sostanze o preparati pericolosi.

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